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TFR: illegittima la trattenuta del 2,5% dal 1 gennaio 2011

Si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell’intera quota del 6,91%, previa specifica diffida. Inutile aspettare. L’art. 12, c. 10 della legge 122/2010 riconduce la materia all’art. 2120 del C.P.C.. Scarica il modello e ricorri con Anief.

Il Trattamento di Fine Rapporto, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell’istituto, per i lavoratori pubblici, è soggetto - dal 1 gennaio 2011 - alla stessa modalità di finanziamento previsto, per i lavoratori privati dallo specifico articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto).

Il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell’amministrazione. L’interpretazione fornita dall’INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento, è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d’impiego ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo, al solo scopo di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%). A questa conclusione sono giunti i giudici del Tar Calabria che con sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento sull’indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1 gennaio 2011, e hanno condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La remissione alla Corte costituzionale disposta dai giudici con l’ordinanza successiva n. 89/12, invece, riguarda altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.

Anief, pertanto, a differenza di altri sindacati, ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all’amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all’interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell’intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta. S’invitano docenti e ata a scaricare il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso, a inviarne copia alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. insieme a eventuali risposte dell’amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto.

Il modello di diffida da inviare

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