Ma salva gli effetti processuali e sostanziali (ordinanze cautelari e commissariali) se il ricorso sarà riproposto al giudice del lavoro entro tre mesi, quando sarà emesso un giudizio che dovrà tenere contro della sentenza del giudice delle leggi in subiecta materia.
Tutti i ricorsi 4340/09, 4341/09, 4342/09, 5065/09, 5067/09, 5068/09 5069/09, 5070/09, 5071/09, 5072/09, 5073/09, 5074/09, 5075/09, oggetto delle decisioni prese il 24 gennaio 2012 dai giudici del Tar Lazio, saranno depositati nei prossimi giorni presso il giudice ordinario su istanza dei ricorrenti che sono stati già convocati per la firma del mandato da parte dei legali Anief individuati nel territorio.
Come avevamo preannunciato, i giudici del Tar Lazio si sono privati, con sentenza semplificata, della giurisdizione in sede di decisione di merito dei ricorsi seriali presentati dall’Anief, preso atto delle recenti decisioni dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato e delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, nel solco di quanto sempre dichiarato dall’Anief, hanno ricordato nella premessa come sia intervenuto già il giudice delle leggi nella decisione di merito sulla questione del mancato trasferimento a pettine dei ricorrenti nelle tre province di coda, e nel dispositivo finale come i provvedimenti cautelari e commissariali presi da loro stessi in questi due anni rimangano attuali e vigenti, nel caso in cui, entro tre mesi, gli stessi ricorsi saranno ripresentati al Giudice del lavoro.
I ricorrenti Anief, pertanto, rimangono inseriti a pettine come rimane commissariata l’amministrazione che deve subito ottemperare a quanto disposto dalla magistratura.
Considerati i possibili elevati costi a carico dello Stato per i ricorsi che, per mero scrupolo difensivo, Anief notificherà già entro un mese richiedendo la conferma dei provvedimenti ottenuti, invitiamo il Miur a sbloccare nei prossimi giorni, subito, i posti accantonati e, in auto-tutela, ad accettare una proposta conciliativa per i ricorrenti patrocinati, al fine di evitare non soltanto una condanna certa alle spese, per ogni singolo ricorrente, ma anche una dura condanna per lite temeraria, essendo la questione definita giuridicamente e per legge.
Proprio in un momento di crisi economica, non è più comprensibile scaricare sulle tasche dei contribuenti le colpe di una cattiva amministrazione che ha seguito in passato scellerate trattative sindacali, motivate dall’interesse di un solo partito politico che ha agito in contrasto con la Costituzione e l’Europa.
Il testo della sentenze breve
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale … del …, integrato da motivi aggiunti, proposto da…:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giuseppina Scala, Rama Laura e Rizzi Paola, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Ivella, Maria Astuto, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Ivella in Roma, via Ugo Bartolomei,23; Chiara Nocentini, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Americo, Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, viale Angelico n. 45; Fabiola Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Fortunato, con domicilio eletto presso Giuseppe Fortunato in Roma, via F. Coletti, 39 Sc. C;
per l'annullamento
del D.M. del 08//04/2009 avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il ricorso per Regolamento preventivo di giurisdizione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Giuseppina Scala e di Rama Laura e Rizzi Paola e di Chiara Nocentini e di Fabiola Fortunato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 il dott. Evasio Speranza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che parte ricorrente – nel proporre il predetto Regolamento preventivo di giurisdizione – in subiecta materia deduce la elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10809 del 2008 di questo Tribunale che avrebbe conseguito forza di giudicato a seguito della sentenza confermativa del Consiglio di Stato n. 2486/2011;
Visto l’art. 367 c.p.c. che recita: “Una copia del ricorso per Cassazione a norma dell’art. 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”;
Considerato che la presente contestazione sulla giurisdizione nel senso che essa spetterebbe al giudice amministrativo, è manifestamente infondata;
Difatti va considerato quanto segue.
Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre “in posizione subordinata (in coda”);
Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale ( Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;
Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata” e che, quanto alla motivazione essa può consistere, “se del caso a un precedente conforme”;
Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010 (cfr. anche CASS:, S.U., 28.7.2009, n. 17466);
- che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:
- il comma 4-ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione ( Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008;
- l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;
- l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell'art. 3 cost., “ posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione..”, evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia “….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010) …”.
Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:
- “la questione sottoposta …. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni …. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale….”
“Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico ….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….”.
Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti “.. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato …….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”.
Va quindi confermata la mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in subiecta materia.
Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 che “fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia” medesima.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone quanto segue:
a) dichiara manifestamente infondata la contestazione sulla giurisdizione rappresentata nel ricorso proposto per il regolamento preventivo di giurisdizione;
b) decide nel merito il ricorso indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 74 c.p.a. dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali secondo la modalità di cui in parte motiva ex art. 11, secondo comma, del c.p.a. ex D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente, Estensore
Paolo Restaino, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)