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La questione coda/pettine sollevata dall’ANIEF approda in Corte Costituzionale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno il numero di ruolo n. 186/10 del ricorso promosso dai giudici del TAR Lazio, su richiesta dei legali Ganci e Miceli dell’ANIEF, alla Corte Costituzionale in merito alla costituzionalità del c. 4-ter dell’art. 1 della L. 167/09.

Si attende ora l’udienza camerale in vista della quale i legali dell’ANIEF depositeranno nei prossimi giorni una memoria suppletiva, gratuitamente per conto delle migliaia di ricorrenti iscritti all’Associazione professionale e sindacale, che tenga conto anche dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato sulla costituzionalità e quindi sulla legittimità di norme di legge atte a inserire gli aspiranti docenti in coda, e non a pettine secondo i punteggi valutati, nelle graduatorie del personale docente, ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione.

La questione è tanto più importante visto che nei mesi scorsi si sono ventilate ipotesi di provvedimenti da parte del Governo e dell’attuale maggioranza atti a introdurre un nuovo canale di reclutamento che prevede un nuovo concorso, albi regionali, la scelta di un domicilio professionale valido per il triennio successivo, la chiamata diretta, tutto al fine di vanificare la possibilità di poter scegliere una provincia diversa all’atto del prossimo aggiornamento nel 2011-2013 come richiesto e ottenuto dall’ANIEF in Parlamento.

Nel frattempo, anche se dovessero approvate nuove norme palesemente incostituzionali, i docenti iscritti al Sindacato e ricorrenti al TAR Lazio, nel caso di accoglimento da parte dei giudici costituzionali dell’atto di promovimento dei giudici amministrativi, potranno sempre vantare le mancate immissioni in ruolo, i mancati punteggi e stipendi non percepiti per il biennio 2009-2011, per le graduatorie di coda dove dovevano essere inseriti a pettine.

N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010

Ordinanza del 5 febbraio 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Fiore Giovanni Antonio ed altri contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri. Istruzione pubblica - Docenti gia’ iscritti nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali - Aggiornamento e integrazione delle graduatorie - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica della possibilità per i docenti inseriti nelle predette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell’irragionevolezza e del diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di azione e di difesa in giudizio - Violazione del principio di uguaglianza nell’accesso ai pubblici impieghi nonché dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di tutela giurisdizionale - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU. - Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, art. 1, comma 4-ter, aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, primo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali. (GU n. 25 del 23-6-2010 )

 

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