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Tar Lazio: nuovo commissariamento del MIUR sullo spostamento dei 24 punti

Questa volta è l’avvocato Tarsia dell’ANIEF che ottiene l’esecuzione della misura cautelare per i docenti iscritti al Sindacato che avevano richiesto nel ricorso 5746/09 all’atto dell’ultimo aggiornamento lo spostamento dei 24 punti del titolo SSIS da una graduatoria all’altra.

Ancora una volta il MIUR per conto delle sue articolazioni periferiche (ex USP di Catania, Foggia, Latina, Messina, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia) non ottempera all’ordinanza cautelare emessa per 13 dei 40 ricorrenti originari, e ancora una volta i giudici sono costretti a nominare un commissario ad acta, nella persona di Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente della Funzione Pubblica, a spese del MIUR quando una manovra correttiva taglia gli aumenti di stipendio di docenti e ata. Le motivazioni sono sempre le stesse e allora ci si chiede se non sia utile introdurre una norma di legge che condanni i dirigenti dell’amministrazione a pagare con il loro stipendio l’incomprensibile ostinazione - arroganza - noncuranza a non voler eseguire le pronunce della magistratura. L’ANIEF ancora una volta dimostra di essere nel diritto.

I ricorrenti di tutti gli altri ricorsi ANIEF patrocinati dai legali Ganci, Miceli o Tarsia che non hanno ottenuto ancora lo spostamento dei 24 punti sono pregati di contattare la segreteria perché sia intrapresa un’azione sindacale atta a ottenere il petitum richiesto e soltanto dopo siano messi in contatto con i legali.

 

 

Estratto dell’ordinanza di commissariamento n. 2841/10

Considerato che l’istanza per esecuzione di ordinanza cautelare appare fondata sotto il dedotto profilo dello sviamento di potere per elusione della misura cautelare accordata dalla Sezione con decisione cautelare n.3604/2009;

Atteso infatti che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica era (ed è) tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione alla precitata decisione cautelare;

Considerato che gli USP di … nonostante la regolare notifica dell'atto di diffida ad adempiere entro trenta giorni, non hanno dato esecuzione all’ordinanza n. 3604/2009 e non hanno concesso agli istanti … lo spostamento del bonus dei 24 punti, o lo hanno concesso ma con riserva e quindi, con una clausola che rende tale spostamento inefficace ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, con la conseguenza che la condotta posta in essere dall'Amministrazione resistente, nella sua articolazione periferica degli Uffici scolastici provinciali suindicati, appare pertanto manifestamente illegittima per mancato rispetto dell'ordine giudiziale;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui in premessa e, per l’effetto, così dispone:

a.- assegna il termine di gg. 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione, entro il quale l’amministrazione soccombente dovrà dare puntuale esecuzione all’ordinanza medesima mediante istruzioni agli ufficio scolastico periferico di disporre l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di cui si controverte avuto riguardo che nella specie occorre far riferimento ai precedenti specifici di questa Sezione (sentenza n.10728 del 2008 con rigetto della sospensiva in appello con ordinanza del consiglio di stato n.1524/2009) con conseguente illegittimità dell’art.3 comma 2 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui dispone che “ Non è possibile, invece, spostare i 24 punti già attribuiti da una graduatoria ad un’altra;

b.- in caso di non ottemperanza alla esecuzione della presente ordinanza collegiale, nomina sin da ora un commissario ad actus nella persona del dr. Luciano Cannerozzi de Grazia, dirigente generale della Funzione Pubblica, il quale – decorso vanamente l’indicato termine di trenta giorni - provvederà in via sostituiva ad adempiere al dictum giudiziale secondo le modalità enunciate al precedente p. a.-, predisponendo in proposito apposita relazione sulle attività svolte in esecuzione dell’incarico, anche ai fini della liquidazione del compenso che gli verrà corrisposto e che graverà sul bilancio dell’amministrazione inadempiente.

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