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Per la Commissione UE la normativa italiana sui precari viola la direttiva comunitaria

Ma spetta al giudice nazionale far rispettare il diritto comunitario e applicare le relative sanzioni. È quanto si deduce dalle osservazioni inviate alla Corte di giustizia europea sui ricorsi pendenti sollevati dal tribunale del lavoro di Napoli in merito alla stabilizzazione di quattro docenti precari. Non ci sarebbero le ragioni imperative e oggettive invocate dalla Cassazione, come introdotte dalla legge 106/11, né possono le ragioni finanziarie giustificare l’abuso dei contratti a termine nel settore pubblico e in particolare in quello scolastico. Nessuna discriminazione tra docenti precari e di ruolo è giustificabile a parità di lavoro svolto. Esulta Anief che per prima, nel gennaio 2010, denunciò la vicenda avviando il contenzioso seriale per migliaia di precari. Ora si attende la sentenza della Corte di Lussemburgo.

Per Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo della Confedir che ha un proprio rappresentante nel C.E.S.E., “si tratta di un momento storico perché se le osservazioni della Commissione UE saranno accolte dalla Corte di Giustizia europea, migliaia di precari otterranno giustizia nei tribunali italiani e si porrà fine alla precarietà quale usuale condizione di lavoro nella scuola, a discapito della continuità didattica, della valorizzazione della professione, dell’assunzione dei giovani insegnanti. Sarà estirpato un cancro che per più di vent’anni ha segnato un pagina nera nel reclutamento scolastico, un cancro condannato già da diversi tribunali del lavoro nei ricorsi presentati dai legali dell’Anief coordinati dagli avv.ti Ganci e Miceli e sottoposto alla Corte europea anche dalla Consulta nel ricorso patrocinato dagli avv.ti Galleano e De Michele”.

Ribadite dalla Commissione anche l’importanza del diritto al lavoro e della dignità del lavoro rispetto alle ragioni della finanza pubblica in un mondo che sembra aver perso la centralità dell’uomo nella costruzione della società del domani.

Le osservazioni scritte sono state consegnate dalla Commissione Europea nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-63/13 relative all’interpretazione della direttiva 1999/70/CE e in particolare a sette quesiti pregiudiziali rivolti dal giudice italiano considerato l’intervento normativo attuato dai decreti legislativi nn. 165/01, 368/01, dalla legge n. 106/11, e la richiesta di stabilizzazione avanzata da quattro insegnanti con un servizio prestato da 45 a 71 mesi.

Per la Commissione UE, la legislazione italiana in tema di assunzione dei supplenti dalle graduatorie ad esaurimento non recherebbe le misure imposte dalla clausola 5, punto n. 1, della direttiva UE volta a limitare il ricorso a una successione di contratti a termine e quindi a impedire un abuso a danno dei lavoratori della scuola perché non vi è alcun limite alla durata massima dei contratti a termine né al numero dei rinnovi, né il ricorso ad essi può essere giustificato dall’accumulo di un’anzianità di servizio tale da garantire l’assunzione per scorrimento di graduatoria. Né, infine, risulta che si ricorra alla chiamata dei supplenti soltanto per sostituzioni temporanee necessarie causate dall’indisponibilità dei dipendenti collocati in malattia, congedo o altro, unica ragione sostitutiva ammissibile recante criteri obiettivi e trasparenti.

Il ricorso a contratti a tempo determinato in maniera permanente e durevole da parte dello Stato italiano tradirebbe la stessa premessa dell’accordo quadro comunitario, volto a favorire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. D’altronde, non può essere giustificato il ricorso alle supplenze nemmeno dall’attesa o dalla previsione di future tornate concorsuali. Pertanto, non può ritenersi obiettivamente giustificata una legislazione nazionale che consenta il rinnovo di contratti a tempo determinato non solo per la sostituzione di personale temporaneamente assente ma anche per la copertura di vacanze nell’organico e spetta al giudice nazionale pronunciarsi sull’interpretazione del diritto interno e verificare se tali condizioni ricorrano nel caso di specie. Né nella scuola possono applicarsi regole diverse da quelle applicate negli altri settori. L'esigenza di trasparenza e imparzialità nel reclutamento del personale si pone in tale settore negli stessi termini che per gli altri impieghi pubblici, dove è necessario prevedere le stesse misure effettive e dissuasive che permettano l’applicazione della normativa comunitaria, anche di natura risarcitoria. Il legislatore nazionale può adottare disposizioni retroattivamente applicabili ma a condizione che sia mosso da motivi imperativi di interesse generale non rinvenibili in ragioni di carattere puramente finanziario.

“Se le osservazioni della Commissione – conclude Pacifico – dovessero essere condivise dalla Corte di Lussemburgo, sarebbe superata la sentenza della Cassazione e migliaia di precari potrebbero ottenere o la stabilizzazione o cospicue sentenze risarcitorie dai tribunali del lavoro italiani, almeno fino a quando continueranno a essere assunti su posti vacanti e disponibili come Anief ha denunciato da anni. Il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna o interpretandole in modo da consentire l’attuazione del diritto dell’Unione”.

Si ricorda, inoltre, in base alla sentenza Valenza della Corte di giustizia europea, che è ormai acclarato il diritto alla ricostruzione di carriera per intero di tutti gli anni pre-ruolo e al pagamento degli scatti di anzianità maturati per il periodo di precariato in assenza di ragioni oggettive che giustificano una disparità di trattamento tra lavoro a termine e assunti in ruolo. In tal senso, lo stesso USR Veneto ha dato istruzioni alle segreterie scolastiche perché, ad esecuzione delle sentenze emanate dai giudici, siano liquidate tutte le competenze di stipendio relative al periodo pre-ruolo come se il ricorrente fosse inquadrato a tempo indeterminato, anche ai fini della ricostruzione di carriera.

Il personale precario che intende rivolgersi all’Anief per ricorrere e ottenere la stabilizzazione o il risarcimento danni può consultare le istruzioni al seguente link:
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=154&sid=&sid=

Il personale di ruolo può rivolgersi all’Anief per ottenere la ricostruzione di carriera per intero del periodo pre-ruolo e la liquidazione delle spettanze:
http://www.anief.org/content.php?sez=&cat=205&sid=

La nota dell’USR Veneto

 

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