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Docenti di ruolo: 23.000 Euro per gli scatti biennali non percepiti durante il precariato

Importante vittoria ANIEF presso il Tribunale del Lavoro di Roma: gli scatti biennali non percepiti durante il periodo di precariato vanno riconosciuti anche ai docenti già immessi in ruolo. L'Avvocato Salvatore Russo, patrocinando con competenza i ricorsi pilota che l'ANIEF gli aveva affidato, ha ottenuto ragione nei confronti del MIUR con pieno accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate: 23.000 Euro per la discriminazione subita da tre nostri iscritti durante il periodo di precariato.

Il Giudice del Lavoro di Roma, così come da anni sostenuto dall'ANIEF, ha constatato che la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dedicata al principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato, si applica “qualunque sia la qualità rivestita dal dipendente pubblico al momento in cui propone il ricorso giudiziale, in particolare l'eventuale acquisizione della qualità di dipendente pubblico di ruolo e cioè di titolare di contratto a tempo indeterminato”.

Permane, quindi, l'interesse ad agire contro il MIUR che non ha mai riconosciuto ai precari gli scatti biennali di anzianità, anche se i ricorrenti sono docenti già immessi in ruolo. Il Giudice ha, correttamente, osservato che “la parificazione dei supplenti rispetto ai lavoratori già di ruolo ha infatti una diversa estensione quantitativa, se non altro in termini di decorrenza degli accessori e ricostruzione della posizione contributiva, quando avviene ex post, a seguito dell’immissione in ruolo, e quando invece avviene con decorrenza dal momento in cui il servizio – in forza di un contratto a termine – è stato prestato. Da ciò la sussistenza dell’interesse ad agire”.

Sul diritto alla corresponsione degli scatti biennali di anzianità durante il periodo di precariato il Giudice non ha dubbi e conferma che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. L'avvocato Russo ha, pertanto, ottenuto pieno accoglimento delle richieste risarcitorie e la restituzione di quanto il MIUR non aveva corrisposto ai ricorrenti perché mantenuti per anni al livello stipendiale “iniziale”, nonostante il susseguirsi di contratti a termine.

Le tesi dell'ANIEF sono state, quindi, accolte in pieno e il MIUR condannato anche al pagamento delle spese di giudizio avendo applicato un trattamento economico previsto dall'ordinamento interno nei confronti dei docenti con contratto a tempo determinato che si pone in aperto contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.

 

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