Si va dalla partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici, Dsga e docenti, alla progressione di carriera; dall’adeguamento della normativa sul precariato e degli organici anche su posti di sostegno all’aggiornamento delle GaE e al doppio canale per le graduatorie d’istituto; dal nuovo reclutamento previsto dalla riforma Buona scuola alla titolarità su ambiti territoriali e vincoli eccessivi oggi in essere sulla mobilità del personale; dalla vaccinazione degli alunni al potenziamento introdotto dalla Legge 107/2015, dall’insegnamento del diritto alla posizione del personale Ata e degli educatori.
Marcello Pacifico (presidente Anief): Sono tutte proposte emendative che hanno solo uno scopo: far funzionare al meglio i nostri istituti scolastici, ancora afflitti da personale precario per decenni, posti in organico di fatto anziché di diritto, norme taglia diritti, negati in primis ai disabili, concorsi cervellotici, trasferimenti forzati a centinaia di chilometri da casa, anche quando vi sono posti dietro casa, le tante storture dell’ultima riforma Renzi-Giannini, una cronica trascuratezza per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e per gli educatori che operano nei convitti. Ci appelliamo, ora, alla sensibilità dei parlamentari.
Il sindacato Anief ha presentato una lunga lista di proposte emendative al disegno di legge n. 2960. Le richieste di modifica della Legge di Stabilità riguardano il comparto Scuola e sono state tutte comunicate alla V e VII Commissione del Senato della Repubblica.
Sono svariati i temi affrontati dal giovane sindacato che vince sempre in tribunale: dalla partecipazione ai concorsi per dirigenti scolastici, per Direttori dei servizi generali e amministrativi e per docenti negli istituti pubblici, alla progressione di carriera; dall’adeguamento della normativa sul precariato e degli organici anche su posti di sostegno all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e al doppio canale per le graduatorie d’istituto; dal nuovo reclutamento previsto dalla riforma Buona scuola alla titolarità su ambiti territoriali e vincoli eccessivi oggi in essere sulla mobilità del personale; dalla vaccinazione degli alunni al potenziamento introdotto dalla Legge 107/2015, dall’insegnamento del diritto alla posizione del personale Ata e degli educatori.
“Sono tutte proposte emendative – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che hanno solo uno scopo: far funzionare al meglio i nostri istituti scolastici, ancora afflitti da personale precario per decenni, posti in organico di fatto anziché di diritto, norme taglia diritti, negati in primis ai disabili, concorsi cervellotici, trasferimenti forzati a centinaia di chilometri da casa, anche quando vi sono posti dietro casa, le tante storture dell’ultima riforma Renzi-Giannini, una cronica trascuratezza per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e per gli educatori che operano nei convitti”.
“Ci appelliamo, ora, alla sensibilità dei senatori, perché valutino con attenzione le nostre richieste, formulate anche sulla spinta di quel personale scolastico che il nostro sindacato incontra periodicamente attraverso centinaia di seminari e convegni organizzati ogni anno nelle scuole”, conclude il presidente del giovane sindacato.
ELENCO TEMATICO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE:
- Nuovo corso - concorso DS riservato a ricorrenti 2011 - 2015
- Ammissione in sovrannumero concorso DS dei VICARI ed esclusione da prove selettive
- Estensione della partecipazione a concorso DSGA di ATA
- Ammissione in sovrannumero concorso DSGA di ATA reggenti ed esclusione da prove selettive
- Graduatoria 24 mesi DSGA - ATA
- Autorizzazione supplenze personale ATA
- Concorso a cattedra 2016. Graduatorie d’istituto. Assunzioni personale docente
Autorizzazione assunzioni vincitori e idonei, docenti inseriti nella seconda e terza fascia delle graduatorie d’isitituto per ambiti territoriali, partecipazione docenti di ruolo ai concorsi e nuova sessione riservata per i laureati, nuovo concorso a cattedra con riserva per i precari, valutazione servizio dottorato di ricerca, scioglimento riserva docenti inseriti in Ga gIi assunti.
- Riapertura GAE e accorpamento IV – III fascia
- Abolizione vincolo triennale e quinquennale mobilità
- Personale educativo e mobilità
11. Potenziamento per infanzia, educatori, ata. Nuove assunzioni
- Progressione di carriera e organici
Adeguamento organico di fatto a organico di diritto. Riconoscimento servizio prestato presso le scuole parificate. Ricostruzione di carriera con riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo. Ripristino gradone stipendiale per neo-assunti dal 2011. Eliminazione temporizzazione DSGA. Riconoscimento carriera docente come lavoro usurante.
- Estensione della CARD ad ATA, Educatori e al personale a tempo determinato
- Abolizione titolarità su ambito
- Abolizione limite organici di sostegno e posti in deroga
- Abolizione chiamata diretta
- Insegnamento di cittadinanza e costituzione e introduzione diritto nel primo biennio superiori e in
- Eliminazione norma obbligatoria sulla vaccinazione.
Emendamenti ANIEF al DDL 2960
- Nuovo corso - concorso DS riservato a ricorrenti 2011 - 2015
Al comma 1 dell’articolo 53, aggiungere il seguente comma:
“Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell’art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
20. Ammissione in sovrannumero concorso DS dei VICARI ed esclusione da prove selettive
Al comma 1, dell’articolo 53, aggiungere il seguente comma:
“Al termine del comma 114-quater dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto il seguente periodo: “Sono esonerati dallo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso i vicari dei dirigenti scolastici presso le scuole statali che hanno svolto tale incarico per almeno 36 mesi, anche non continuativi”.“
21. Estensione della partecipazione a concorso DSGA di ATA
All’articolo 54, comma 2, eliminare le parole “negli ultimi otto”.
22. Ammissione in sovrannumero concorso DSGA di ATA reggenti ed esclusione da prove selettive
All’articolo 54, aggiungere il seguente comma:
“Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
23. Graduatoria 24 mesi DSGA - ATA
All’articolo 54, aggiungere il seguente comma:
“Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, è istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di Direttori S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di Responsabile Amministrativo e Assistente Amministrativo.
24. Autorizzazione supplenze personale ATA
All’articolo 54, comma 1, eliminare le seguenti parole: “a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.
25. Concorso a cattedra 2016. Graduatorie d’istituto. Assunzioni personale docente
Autorizzazione assunzioni vincitori e idonei, docenti inseriti nella seconda e terza fascia delle graduatorie d’isitituto per ambiti territoriali, partecipazione docenti di ruolo ai concorsi e nuova sessione riservata per i laureati, nuovo concorso a cattedra con riserva per i precari, valutazione servizio dottorato di ricerca, scioglimento riserva docenti inseriti in Gae – GI o assunti.
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con i seguenti commi:
1. Al comma 109 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107:
a)alla lettera a), primo periodo, eliminare le parole “, come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
b)Alla lettera a), terzo periodo, eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
c)Alla lettera b) secondo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo,”.
d)Alla lettera c) eliminare le parole “di cui ai commi da 79 a 82”.
e)Alla lettera c), dopo le parole “ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.” aggiungere: “A decorrere dall’a.s. 2017/18, qualora le graduatorie ad esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatoriedi cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo.”
f) Alla lettera c) ultimo periodo, sostituire le parole “Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento,” con le parole “è abrogato”.
2. Al comma 110dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107:
a) al primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente”;
b)al primo periodo, sostituire la parola “abilitazione” con la parola “accesso”.
c) Al terzo periodo, modificare le parole “Al personale educativo in possesso di titolo d’accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali” con le seguenti: “I titoli d’accesso validi ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d’istitutodi cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola Primaria.”
d)Eliminare le parole “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”
3. Al comma 111dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
4. Il comma 113dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso.
5. Al comma 114 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, eliminare le parole “come modificato dal comma 113 del presente articolo”.
6. Dopo il comma 114 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma 114-bis: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
7. Dopo il comma 114-bis dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente comma 114-ter: “Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-bis.”
8. Dopo il comma 114-ter dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente comma 114-quater: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici per le istituzioni scolastiche ed edu,cative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.”
9. Dopo il comma 114-nonies dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma 114-decies:
“1. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.
10. Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valido quale servizio di insegnamento per l’accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche.
11. E’ sciolta la riserva per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nonché per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto disposto a seguito di provvedimenti cautelari del tribunale amministrativo.
26. Riapertura GAE e accorpamento IV – III fascia
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente comma 105-bis: “A decorrere dall’a.s. 2018/19, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis dell’art. 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l’inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposto l’accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza.”
27. Abolizione vincolo triennale e quinquennale mobilità
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre 2018 è abrogato Il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie.”
28. Personale educativo e mobilità
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 settembre 2018, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini dalla mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e ai fini della mobilità professionale, l’assegnazione dei posti nella scuola primaria.”
29. Potenziamento per infanzia, educatori, ata. Nuove assunzioni
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente, educativo e ata”, con il seguente comma:
“Sono prorogati i termini per la costituzione dell’organico di potenziamento di cui all’articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all’a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell’Infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8mila unità per il personale docente della scuola dell’Infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo.La copertura finanziaria sarà garantita dall’aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma.”
30. Progressione di carriera e organici
Adeguamento organico di fatto a organico di diritto. Riconoscimento servizio prestato presso le scuole parificate. Ricostruzione di carriera con riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo. Ripristino gradone stipendiale per neo-assunti dal 2011. Eliminazione temporizzazione DSGA. Riconoscimento carriera docente come lavoro usurante.
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“E’ abrogato il comma 75 e il comma 131 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 1 settembre 2018, ivi incluso i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio.Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis del suddetto articolo sono eliminare le seguenti parole: “Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.”
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con i seguenti commi:
“Dopo il comma 135 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente comma 135-bis: “Al c. 1 primo periodo art. 485 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 sono apportate le seguenti modifiche:
a) eliminare la parola “predette”;
b) sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
c) sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
d) eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.”
“Al comma 1 dell’articolo 15 della legge 8 novembre 2013 n. 128 sono eliminate le seguenti parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”. Al medesimo comma, sono eliminate anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
“A partire dal 1 settembre 2017, il personale docente e ata a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.”
“La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori.”
31. Estensione della CARD ad ATA, Educatori e al personale a tempo determinato
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente, ata ed educativo”, con il seguente comma:
“Al comma 121 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola “docente” aggiungere “, del personale educativo e ata”; dopo le parole “di ruolo”, aggiungere “e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata”.”
32. Abolizione titolarità su ambito
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso il comma 73.”
33. Abolizione limite organici di sostegno e posti in deroga
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“Al comma 79 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, eliminare il primo periodo.”
34. Abolizione chiamata diretta
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82.”
35. Insegnamento di cittadinanza e costituzione e introduzione diritto nel primo biennio superiori e in alternanza scuola-lavoro
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Personale docente”, con il seguente comma:
“All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente comma 39-bis:
“L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1 settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui alcomma 7,con relativa valutazione dell'apprendimento. Tale insegnamento è introdotto altresì in tutti i percorsi didattici di “Alternanza scuola-lavoro” del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l’obiettivo di perseguire ilpotenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali previsti dal comma 7 della suddetta legge.”
36. Eliminazione norma obbligatoria sulla vaccinazione.
Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo “Norme per la tutela della salute nelle istituzioni scolastiche”:
E’ abrogata la legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73.
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