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PAS (ex Tfa speciale): il Governo fa marcia indietro su anno in corso e prova selettiva, ma rimangono gli altri ricorsi

PAS (ex Tfa speciale) – L’azione dell’ANIEF è ancora una volta efficace: il Governo fa marcia indietro sull’anno in corso (ora ritenuto valido) e sulla prova selettiva (non verrà più attuata). La conferma è arrivata dal sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Gian Luca Galletti, che ha risposto in questo modo alle interrogazioni parlamentari, congiunte, presentate a Montecitorio, in VII Commissione, da Silvia Chimienti (M5S), Maria Coscia (Pd) e Nicola Fratoianni (Sel).

Restano in piedi, comunque, tutti i ricorsi per permettere l’accesso ad altri docenti ingiustamente esclusi:
- coloro che hanno maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro l’a.s. 2012-2013;
- i docenti di ruolo, ancor più se sovrannumerari, che vogliono accedere ad un’altra abilitazione;
- gli idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario;
- i dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università;
- i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002;
- chi non ha prestato il servizio specifico di 180 giorni nella classe concorsuale per la quale intende conseguire l’abilitazione.

La ferma azione dell’ANIEF sui PAS (ex Tfa speciale) porta il Governo a rivedere alcune norme sulle procedure di accesso: dopo l’opposizione del sindacato autonomo, a differenza di quanto indicato nel decreto ministeriale n. 249/2010 e nelle modifiche agli articoli 5, 11 e 15 dello stesso decreto, pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 4 luglio 2013, è stata cancellata la prevista prova di accesso per l’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali. Mentre l’anno scolastico 2012/13 sarà ritenuto valido. Lo ha detto chiaramente alla Camera, in VII Commissione, il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Gian Luca Galletti, rispondendo alle interrogazioni parlamentari, congiunte, presentate da Silvia Chimienti (M5S), Maria Coscia (Pd) e Nicola Fratoianni (Sel).

“In ordine alla previsione di una prova ‘non selettiva’ che sarebbe destinata a scaglionare sui tre anni il contingente degli aventi diritto – ha detto Galletti - , si osserva che il citato decreto non prevede per l’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali il superamento di alcuna prova di accesso né selettiva né, tanto meno, non selettiva”.

Il sottosegretario ha quindi assicurato che verrà “considerato l’anno scolastico 2012/2013 al fine della maturazione dei requisiti di ammissione ai corsi”. A tal fine, “si segnala che è in via di definizione una nuova modifica alla normativa in materia, che consenta di estendere il periodo utile per la maturazione dei requisiti di accesso a tutto l’anno scolastico in corso”.

Infine, a proposito della richiesta di non differenziazioni di trattamento tra i docenti che partecipano ai tirocini formativi attivi ordinari e coloro che partecipano ai tirocini formativi attivi speciali (espressa da Silvia Chimienti), il sottosegretario ha aggiunto che “nelle premesse del decreto è esplicitato come la questione non è oggetto del provvedimento in esame ma rientra nel diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”.

ANIEF non può che plaudire per l’esito delle prime due questioni, subito messe in evidenza dal sindacato, già a poche ore di distanza dalla pubblicazione del regolamento in G.U., avvenuta il 5 luglio scorso: se l’impegno preso dal sottosegretario Galletti troverà conferma, la cancellazione della prova nazionale, che di fatto avrebbe portato ad una selezione, diventa fondamentale ai fini di un avvio non particolarmente tormentato dei corsi. Come è fondamentale, considerando che i corsi si svolgeranno nel 2014, che l’anno scolastico in corso possa essere ritenuto valido.

Rimangono comunque in piedi, ammesso che quanto riportato dal sottosegretario dovesse realizzarsi, diverse altre esclusioni dai corsi speciali abilitanti: ANIEF intende, infatti, impugnare le modifiche apportate all’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D.M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013 pubblicato il 4 luglio 2013 in G. U. n. 155, così come saranno recepite dal prossimo decreto. L’obiettivo rimane quello di far ammettere già in sede cautelare con riserva, i ricorrenti esclusi, nel decreto attuativo e autorizzatorio dei corsi PAS (ex TFA speciale), poiché permangono numerosi profili di illegittimità manifesta, sempre in merito ai requisiti di ammissione richiesti. Tutti riscontrati e confermati dal nostro ufficio legale.

Pertanto, alla luce della normativa esistente e dell’applicazione dei principi costituzionali di parità sostanziale, ragionevolezza e merito, infatti, si chiederà ai giudici amministrativi di far partecipare:

a) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 360 gg., entro l’a.s. 2012-2013, in virtù di quanto già disciplinato in tema di requisiti di accesso ai corsi abilitanti speciali da norme di rango primario (leggi n. 124/99, 300/00, 143/04) e dai relativi decreti attuativi;

b) i docenti di ruolo nelle scuole statali al pari di quelli di ruolo nelle scuole paritarie il cui corpo insegnante è inserito nel sistema nazionale d’istruzione (legge 62/00) per l’evidente esigenza di parità trattamento, ancor più se sovrannumerari, considerato l’obbligo della partecipazione a corsi per il conseguimento di altra abilitazione (D.Lgs. 297/94) e il possibile licenziamento (Legge 183/11);

c) i docenti idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario, considerato che chi potrebbe partecipare a diversi corsi del PAS matura il diritto a completarli presso il futuro TFA ordinario;

d) i dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università dove sono istituiti gli stessi corsi, in attuazione di una previsione normativa che voleva garantire la partecipazione persino ai concorsi per la dirigenza pubblica;

e) i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 gg. nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 ed entro l’a. s. 2012-2013;

f) i docenti che non hanno prestato il servizio specifico di 180 gg. nella classe concorsuale per la quale intendono conseguire l’abilitazione, in virtù della normativa previgente già richiamata.

ANIEF ricorda che dopo la pubblicazione del prossimo decreto organizzativo dei corsi del PAS e di presentazione delle domande, nel caso in cui non fosse possibile l’iscrizione attraverso il sistema ISTANZE online, su indicazioni perentorie del sindacato, il ricorrente dovrà inviare una diffida e, comunque, successivamente una domanda cartacea entro i termini di scadenza. Pertanto, si consiglia di preaderire fin da subito al ricorso al Tar Lazio così da ricevere la documentazione e le istruzioni operative tempestivamente. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, mail e cellulare. Le istruzioni operative saranno inviate nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto. Per info scrivi, invece, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefona alla segreteria nazionale al n. 091.6598362.

 

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