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Concorso a cattedra: per il TAR Trento la soglia 35/50 alle preselezioni è illegittima

Accolto con sentenza n. 336/13 il ricorso patrocinato dall'avv. Denis Rosa dell'ANIEF. Annullato il bando della provincia autonoma laddove riportava il criterio della sufficienza qualificata (35/50) piuttosto che della sufficienza semplice (30/50) per il superamento della prova preselettiva sul modello adottato dal MIUR a livello nazionale. Illegittima e irragionevole la scelta dell'amministrazione. Il sindacato si conferma come interprete coerente della norma.

Il presidente dell'Anief, Marcello Pacifico, aveva denunciato fin dall'inizio l'illegittimità della soglia utilizzata dall'ex Ministro Profumo e dall’uscente assessore Dalmaso, in particolare la violazione dell'articolo 400, comma 11 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. 297/94) grazie al quale erano stati emanati i bandi di concorso per immettere in ruolo i futuri insegnanti sia nella Provincia Autonoma di Trento che su tutto il territorio nazionale.

A Trento erano 93 i posti banditi e ora uno di essi dovrà essere attribuito alla sola ricorrente che è riuscita a superare tutte le altre prove scritte ed orali dopo essere stata ammessa con riserva grazie al ricorso promosso dall'Anief insieme ad altri aspiranti tutelati dall'avv. Denis Rosa. La pronuncia dei giudici amministrativi trentini arriva prima di quella dei colleghi laziali, attesa per aprile 2014, sempre su altri ricorsi analoghi patrocinati dal sindacato per oltre 4.000 candidati.

La sentenza n. 336/2013

 

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