Contratto

RSU: il Consiglio di Stato dà ragione all’Anief

La proroga non può essere sine die e non può comprimere il diritto dei lavoratori alla scelta democratica dei propri rappresentanti sindacali. Elezioni entro l’anno. Anief ricerca candidati per la campagna elettorale. Entro il 30 aprile l’invio delle pre-candidature. Pronta la diffida alle altre OO. SS. nel caso in cui si ostinino a non indicare all’Aran le prossime date o a candidarsi come rappresentanti dei dirigenti e dei lavoratori.
Qualcuno forse si ricorda come soltanto l’Anief, all’indomani della pubblicazione del decreto legislativo “Brunetta” ricorse al Tar Lazio contro il rinvio delle elezioni RSU perché riteneva si fosse commesso un eccesso di delega rispetto alla Legge 15/2009 e, sub ordine, una violazione dell’art. 39 della Costituzione. I giudici con una sentenza breve chiusero subito la partita - e ci condannarono pure a 1.500 euro di spese - perché le note del Dipartimento di Funzione Pubblica inviate al Miur e quelle del Miur ai Direttori scolastici regionali non erano un atto amministrativo ma mere comunicazioni, cosicché scoprimmo che le elezioni si rinviarono da sole dopo che una nota dell’ARAN alle Istituzioni scolastiche avevano comunicato nel settembre 2009 la tempistica per lo svolgimento delle elezioni stesse decisa dalle OO. SS. rappresentative, le sole titolate a indire le elezioni. Poi la legge 194/2009 prorogò la rappresentatività dei sindacati in scadenza di mandato per tutto il triennio di vacanza contrattuale finché la legge 122/2010 non blocco proprio i contratti per il 2010-2012, autorizzando, però, quegli stessi sindacati a firmare un’intesa il 4 febbraio 2011 che dovrà dare luogo alla firma di un accordo quadro (dove il quorum è il 55% dei numeri delle OO. SS. ex-rappresentative è necessario per la sua validità) sulla base del nuovo atto di indirizzo inviato all’ARAN dallo stesso Brunetta nel febbraio scorso (stop agli automatismi di carriera, introduzione del merito per il 75% del personale, blocco degli stipendi al 2010 per gli altri, limitazioni alle prerogative sindacali). Quindi, il Parlamento ha prorogato la rappresentanza dei sindacati ad tempus per firmare i contratti dopo che il Governo aveva rinviato le elezioni RSU, poi blocca la firma dei contratti per lo stesso triennio per cui aveva prorogato la rappresentatività dei sindacati, ma il Governo utilizza tale proroga per chiedere agli stessi sindacati la cui rappresentatività è stata prorogata, di firmare un atto di indirizzo che disciplini le nuove regole per la contrattazione, il futuro trattamento economico dei lavoratori e le nuove relazioni sindacali. Altro che sistema cinese … o sindacato giallo …
Il ministero di Brunetta avrebbe voluto pure rinviare ancora una volta le elezioni RSU, con la richiesta di parere inviata al CdS sulla rappresentatività sindacale nelle more della firma dell’accordo quadro, ritenendo che le elezioni RSU dovessero svolgersi dopo la definizione dei nuovi comparti, visto che il termine del 30 novembre 2010 previsto dall’art. 65, c. 3, del d.lgs. 150/09 aveva natura ordinatoria per i seguenti motivi:
  • l’art. 1, c. 20bis, l. 194/09 dispone che ai fini della partecipazione alle trattative per la stipula dei contratti nel triennio 2010-2012 si fa riferimento alla rappresentatività certificata dei sindacati per il biennio 2008-2009, ragion per cui il nuovo calcolo sarebbe valido soltanto per il nuovo triennio contrattuale 2013-2015;
  • lo stesso art. 65, c. 3 del d.lgs. 150/09 lega le elezioni ai nuovi comparti di contrattazione.
Il consiglio di Stato, per fortuna, finalmente ha detto no e ha sollecitato l’indizione immediata delle elezioni RSU, ribadendo che “la legge non può comprimere il diritto alla rappresentanza se non in modo temporaneo e con cadenze certe [e che] il diritto delle elezioni si riespande in modo automatico […] Dopo il 30 novembre 2010 si riespande il diritto al rinnovo degli organi di rappresentanza sindacale di cui all’art. 42, c. 3, del d. lgs. 165/2001 […] La norma introdotta dalla legge 194/09 non può impedire il diritto incomprimibile ad esprimere la rappresentanza sindacale che ha molteplici valenze nel sistema che trascendono quella relativa alla legittimazione negoziale.
Come dire, aveva ragione ancora una volta l’Anief, peccato per i 1.500 euro.
Il massimo giudice della giustizia amministrativa, infatti, nel parere n. 00551 del 12 gennaio 2011 in merito all’affare n. 05211 posto il 19 novembre 2010, ritiene sì che tale termine sia ordinatorio e sollecitatorio, ma che la “conseguente incertezza sui tempi di raggiungimento dell’accordo quadro [non può] andare a detrimento del diritto dei lavoratori alla rappresentanza sindacale […] Ciò che tuttavia non può inferirsi dalla disposizione in commento è la conseguenza della sospensione a tempo indeterminato e comunque oltre il 30 novembre 2010, del diritto dei lavoratori del pubblico impiego ad esprimere periodicamente, alle scadenze previste, la volontà - costituzionalmente garantita (art. 38 Cost. ) - di rinnovare i propri organi di rappresentanza sindacale) […] non potendosi tollerare, sul piano dei principi costituzionali, una sospensione del diritto dei lavoratori e delle loro associazioni sindacali, ad esprimere la propria rappresentanza a tempo debito, nelle cadenze periodicamente stabilite dalla contrattazione collettiva”.
La nuova normativa non ha espressamente in alcun modo sancito una sospensione sine die o a termine incetus an e quando. Le sentenze n. 492/95 e 975/88 della Consulta hanno, infatti, stabilito che qualora una legge preveda il concorso delle associazioni sindacali, tutte queste debbano essere messe nella condizione di una parità di trattamento, e nella loro selezione si deve ricorrere al criterio della maggiore rappresentatività con periodiche verifiche. La misura della rappresentatività è di per sé fluida e non cristallizzata e il suo dinamismo è costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, al punto che:
  1. l’aspetto delle relazioni sindacali, se accompagnato da elezioni periodiche, può dirsi ispirato ad una logica ascendente e non discendente del potere
  2. la legittimità delle prerogative sindacali è legata alla misurazione di dati oggettivi
  3. il sistema sindacale è legittimo perché basato su un consenso democratico soggetto a verifiche
  4. il naturale dinamismo della rappresentanza tutela il pluralismo sindacale
  5. le elezioni sono uno strumento per i lavoratori di esercizio della funzione di indirizzo sull’organizzazione sindacale
  6. la misura indica il peso specifico del sindacato nelle trattative
L’Anief, pertanto, si prepara finalmente alla prossima campagna per l’elezione delle RSU e chiede a tutti i lavoratori docenti e ata della scuola di candidarsi nelle liste dell’Anief, anche senza bisogno di iscriversi alla nostra organizzazione sindacale. Abbiamo bisogno di dimostrare il consenso di cui gode il sindacato tra i lavoratori, e questo consenso è dato dalla media del 5% tra le deleghe possedute e i voti ottenuti (che possono essere espressi se vi è almeno un candidato Anief in ogni scuola). E’ importante organizzarsi subito perché se no, il nuovo contratto per il 2012-2015 seguirà le sorti decide dall’atto di indirizzo all’Aran consequenziale alla volontà dei sindacati che hanno voluto firmare l’intesa del 4 febbraio scorso. Vogliamo sederci al tavolo delle trattative per bloccarle laddove le stesse portino alla lesione del diritto dei lavoratori a un giusto stipendio, che sia legato anche al costo della vita, all’anzianità retributiva e al merito che non può essere imposto dal ministro di turno ma scelto dai lavoratori della scuola, a parità di un adeguamento degli stipendi ai livelli europei.
Nel caso in cui a breve non sarà indicata all’Aran una data utile per le prossime elezioni, l’Anief invierà una diffida alle OO. SS. la cui rappresentatività è stata prorogata al fine di un’indizione immediata. Inoltre, diffiderà le altre OO. SS. dal presentare LISTE laddove il sindacato rappresenti e tuteli gli interessi sia dei dirigenti sia dei docenti/ata iscritti, in ossequio a quanto la giurisprudenza recente ha accertato (i dirigenti possono essere tutelati da un loro sindacato da quando appartengono a un’area separata – area V) e all’articolo 17 dello Statuto dei Lavoratori. Di fronte a un dirigente e ad una RSU, entrambe iscritte alla Cisl, per esempio, perché non siglare la contrattazione d’Istituto nella sede del Sindacato Cisl invece che a scuola ? Siamo pronti, infatti, a chiedere al giudice di spiegarci come in questo caso possa essere assicurato l’imparzialità dell’azione amministrativa o superato il pericolo del sindacato di comodo-giallo nella ricerca e nell’esercizio della tutela gli interessi dei lavoratori e della collettività.
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