Contratto

Scuola: stop agli aumenti di stipendio per il 25% del personale dal 2013-2014

Dopo il blocco degli scatti per il 2011 e 2012, la loro cancellazione. Il salario rimarrà fermo al 2010 per il 25%, i soldi per il merito, se ricavato dai risparmi, al restante 75%. Brunetta comprime le prerogative del sindacato come negli USA su organizzazione degli uffici e trattamento economico. L’atto d’indirizzo quadro all’Aran del 18 febbraio 2011, travolge le relazioni sindacali nel pubblico impiego.

Al personale docente e ata dal 2013 o dal 2014 rimarrà soltanto il fondo d’istituto mentre il trattamento economico relativo alla progressione di carriera avverrà soltanto per merito. Lo stipendio base compreso dell’accessorio sarà quello del 2010. Gli aumenti per i meritevoli soltanto se saranno perpetrati i tagli e se il sindacato non ci sta, alla mercé del ministro di turno.

Dopo aver abituato i colleghi alla proroga dello scatto di anzianità, ora si prepara la sua cancellazione in rispetto dell’antico proverbio: occhio che non vede, cuore che non duole.

Dopo il blocco del CCNL e degli scatti biennali di anzianità introdotti dalla legge 122/2010 (l’articolo 9, c. 2-bis blocca il trattamento accessorio sino al 31.12.2013 ai livelli del 31.12.2010), il ministro della Funzione Pubblica, forte dell’intesa del 4 febbraio 2011 firmata da alcune confederazioni sindacali, invia un atto di indirizzo alle Regioni (peraltro non consultate) per la stipula di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali alla luce delle norme disposte dal decreto legislativo 150/2009, ponendo fine agli automatismi di carriera e autorizzando il Governo a decidere da solo sul trattamento economico, in caso di mancato accordo con le parti sociali.

Anief ha già dimostrato come il decreto interministeriale n. 3 del 14.01.2011 non sblocca gli scatti biennali per il 2011 e il 2012 ma lega il loro recupero nel portafoglio ai risparmi da attuare, tanto che nei cedolini di gennaio sono state prorogate di due anni dal MEF, senza alcun errore, le annualità relative al raggiungimento della successiva fascia di anzianità, mentre chi va in pensione con 40 anni di contributi può rimanere nella speranza che i tagli portino gli effetti desiderati, tranne se appartiene a profili, posti o classi di concorso in esubero (nota Miur, Prot. n. AOOODGPER 1610 Roma, 24 febbraio 2011). Inoltre, lo stesso decreto non assicura per gli scatti ritrovati nella busta-paga del 2010 la loro spendibilità ai fini della pensione negata dalla legge (fonte primaria), ragion per cui abbiamo promosso ricorsi ai tribunali anche per il non infondato sospetto di non conformità delle norme introdotte dalla legge 122/2010 agli articoli 1, 3, 4, 36 e 39 della Costituzione.

Ora, il nuovo atto di indirizzo quadro all’Aran, come si ribadisce nella circolare FP n. 1 del 17 febbraio 2011 in merito all’intesa del 4 febbraio scorso, interviene direttamente nell’individuazione degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 150/2010, comprimendo gli spazi di partecipazione sindacale come nello Stato del Wisconsin o nella Fiat di Marchionne. Giova ricordare che la contrattualizzazione del rapporto di lavoro ha sostituito quelli che noi chiamiamo ‘scatti’ che adeguavano lo stipendio al caro vita, con incrementi stipendiali riconosciuti con i vari contratti, contratti oggi sospesi, e che in futuro dovranno tener conto dell’introduzione del merito, attraverso una graduatoria delle valutazioni individuali del personale, distribuita in tre diversi livelli di perfomance: il 25% del personale nella fascia alta, con il 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale, il 50% in quella intermedia per l’altro 50% delle risorse; il restante 25% nella fascia più bassa, senza alcun trattamento accessorio. La valutazione avviene, per opera di un organismo indipendente, secondo un sistema di valutazione che in via sperimentale, nella scuola, in questo momento è stata legato ai risultati degli studenti nelle prove Invalsi senza alcun rispetto per il territorio in cui la scuola è collocata o la situazione di partenza degli stessi alunni o il loro portfolio o i criteri di formazione delle classi. Le risorse, ovviamente, sono legate ai risparmi che ogni amministrazione è in grado di compartire, quindi, sono giustificati dai piani di razionalizzazione del personale stesso, nella logica di una cassa-integrazione senza fine.

L’Anief non concorda né sul metodo né sul merito di questa operazione del Governo che mira soltanto a privare il sindacato delle sue prerogative e i lavoratori della scuola del loro aumento di stipendio che deve necessariamente essere adeguato all’aumento del costo della vita. Non siamo contro il merito, ma prima adeguiamo gli stipendi agli standard europei (7.000 euro in media in più), poi introduciamo una carriera per legge per garantire l’imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione, dopo aver consultato tutto il mondo della scuola. Il merito, se imposto dalla politica, potrebbe prestarsi a logiche clientelari che tradirebbero il fine condivisibile e costituzionalmente protetto. Se l’atto di indirizzo nasce dal blocco dei contratti, allora, vuol dire che ricorreremo ai tribunali della Repubblica, per sbloccare gli stessi contratti e travolgere intese non desiderate dalla maggioranza dei docenti e degli ata.

 

Una nota dell’Anief su alcuni punti dell’atto di indirizzo quadro all’Aran in attuazione del punto 5 dell’intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, sottoscritta il 4 febbraio 2011.

1. Premessa. L’atto è emanato ai sensi del punto 5 dell’Intesa sottoscritta a Palazzo Chigi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle sole CISL, UIL, CIDA, CONFSAL, UGL, USAE per le parti sociali, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 150/2009. Dovrebbe regolare il regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti (che viola l’art. 35 della costituzione: “la Repubblica … promuove e favorisce gli accordi … intesi ad affermare e regolare i diritti al lavoro”) ma si occupa del nuovo sistema delle relazioni sindacali, attraverso la sottoscrizione di un accordo quadro tra le parti firmatarie (si ricorda che la rappresentatività delle OO. SS. e delle Confederazione è stata prorogata per legge al solo 2010 e che le elezioni RSU per il rinnovo del calcolo della rappresentatività è stata rinviato da due anni, con la conseguenza che il Governo consente la firma dell’accordo quadro solo a chi ha deciso il Parlamento di far sedere nel tavolo).

Lettera c), d), e). Sono escluse dalla contrattazione con il sindacato le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e agli atti interni di' organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, cosicché alle OO. SS. non rimane che il trattamento economico. Esso tuttavia è oggetto di contrattazione negli esclusivi limiti previsti dalla legge nelle materie di sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni, corresponsione del trattamento accessorio, mobilità e progressione economiche (in questo caso l’art. 19 del d.lgs 150/09, ex plurimis). Il trattamento economico accessorio, al fine di incentivare impegno e performance, si divide in due parti, di cui una relativa al trattamento economico accessorio individuale che deve essere prevalente.

2. Corrispondenza triennale tra validità giuridica ed economica del contratto che dovrebbe partire dal 2012 ma in contrasto con l’art. 9 della legge 122/2010 che disciplina il blocco del trattamento economico al dicembre 2013.

3.-4. Introduzione della graduatoria di performance nel prossimo rinnovo contrattuale visto il blocco vigente e adeguamento della contrattazione integrativa all’individuazione di criteri per premiare il merito, nei limiti finanziari esistenti e derivati dalle economie di spesa.

5. Lettera a). Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti, ma se non si raggiunge l’accordo con le parti sociali, il Governo può procedere con atti unilaterali (Fiat docet). Lettera b). Il trattamento accessorio è diviso in tre parti: la prima legata alla performance individuale, la seconda alla performance organizzativa (funzionamento dell’amministrazione), la terza ad attività particolarmente disagiate o pericolose o dannose per la salute

6. Si conferma la possibilità di istituire un’area della vice dirigenza, mai attuata e sempre proposta

9. La contrattazione può variare nel rispetto dei parametri definiti dall’art. 19 del d.lgs. 150/09 le percentuali di personale da inserire nelle tre fasce. La disposizione sembra attuabile nelle more dei rinnovi contrattuali, che, però, di fatto, risultano bloccati.

10. Le progressioni economiche (non più legate all’anzianità ma al merito) definite attraverso la contrattazione devono avvenire nei limiti delle risorse disponibili, e comunque per quelle attuali vige il blocco triennale imposto dall’articolo 9 della legge 122/2010

12. Il premio di efficienza è definito dalla contrattazione integrativa ed è costituito fino a due terzi dei risparmi del costo di funzionamento derivanti dai licenziamenti (dimensionamento, tagli, riorganizzazione del personale).

 

Gli articoli di giornale sul blocco degli scatti e i pensionamenti con 40 anni di servizio

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=936&sid=

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=927&sid=

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=922&sid=

 

Per aderire ai ricorsi contro il blocco degli scatti e del contratto

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=640&sid=

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