Concorsi

Concorso dirigenti scolastici: anche per il Consiglio di Stato i quiz sono obiettivamente errati

Aveva ragione l’Anief, l’unico sindacato che aveva denunciato le irregolarità. Si va verso l’annullamento e la rinnovazione dell’intera procedura concorsuale. Pronti nuovi motivi aggiunti per chiedere una rapida sentenza di merito del Tar Lazio sulla violazione del bando. Nuovo appello del presidente Pacifico al ministro Profumo.

All’indomani della somministrazione delle prove pre-selettive, l’Anief aveva subito denunciato dalle pagine dei giornali l’esistenza di diversi quesiti errati tra quelli sorteggiati il giorno della prova in violazione dell’articolo 8, comma 8 del bando, secondo cui “La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte”. Il giovane sindacato, che aveva già vinto i ricorsi per far partecipare i precari alle prove, aveva organizzato nuovi ricorsi per più di 2.000 docenti non-idonei, chiedendo al ministro Profumo di bloccare la procedura concorsuale, nominare una commissione di esperti e rinnovare il concorso, anche per la palese violazione dell’art. 5 del D.P.R. 140/2008 che affidava all’Invalsi la cura dei test. Il sindacato Anp si era persino costituito ad opponendum, in difesa delle procedure espletate.

 

Le richieste di ammissione con riserva alle prove scritte avanzate dai ricorrenti, però, erano state respinte dal Tar Lazio e confermate in appello, quando già il 20 dicembre, i giudici della VI sezione del Consiglio di Stato, avevano avuto modo di rilevare che “i motivi dedotti (dai legali dell’Anief, n.d.) investono profili di legittimità dell’intera fase di selezione basata su quiz a risposta multipla, con la conseguenza che essi, qualora dovessero risultare fondati in sede di decisione nel merito, determinerebbero l’effetto demolitorio dell’intera procedura, con obbligo di rinnovazione della stessa e coinvolgimento di tutti i partecipanti al concorso, e dunque con pieno effetto satisfattivo delle pretese azionate dai concorrenti non ammessi al prosieguo delle prove”.

 

Ora, con le ordinanze n. 64/2012 e n. 67/2012 dell’11 gennaio 2012, i giudici di Palazzo Spada sciolgono ogni riserva sulla valutazione del test - nel confermare il provvedimento monocratico che aveva consentito l’ammissione di alcuni ricorrenti che avevano maturato un punteggio tra i 75 e gli 80 punti - e attestano l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale, anticipando così la decisione di merito: “Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.

Difficile, dunque, che i giudici del Tar Lazio, nel merito, confutino quanto ormai attestato dai giudici di secondo grado. A questo punto, secondo il presidente dell’Anief, il ministro Profumo non ha più bisogno di aspettare la decisione di merito del tribunale amministrativo e dovrebbe prendere atto dell’esito scontato del contenzioso, interrompere in auto-tutela le procedure di correzione delle prove scritte e rinnovare le prove pre-selettive. Peraltro, i 2.386 posti originariamente banditi, si sono ridotti di un terzo (778), per effetto della recente norma (L. 183/2011) che è intervenuta sul dimensionamento scolastico e si attendono ancora i dati dei nuovi pensionamenti. Bisogna rispettare il diritto e le regole della nostra Costituzione in tema di trasparenza, parità di accesso, merito: un concorso fatto male non deve andare, comunque, alla sua conclusione. La rinnovazione immediata del concorso eviterà che siano nominati dal Miur dei dirigenti scolastici selezionati su quesiti errati, prima di essere licenziati dai tribunali, ormai certi dell’illegittimità manifesta di tutta la procedura concorsuale.

 
 

L’ordinanza del Consiglio di Stato

 

00064/2012 REG.PROV.CAU.

N. 09914/2011 REG.RIC.    

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9914 del 2011, proposto dai dottori Loana Giacalone, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Cannata, Francesco Vannicelli, Luigina Palazzo, Anna Tilotta, Domenica Gaglio, Concetta Caruso, Maria Restivo, Giuseppina Maria Mistretta, Barbara Anna Rita Vivona, Giuseppina Amodeo, Stefanina Labruzzo, Giampiero Lo Piano Rametta, Santa Brancati, Francesca Frazzetta, Leila Leonte, Dorotea Falco, Benvenuta Quinci, Maria Bellitti, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9

 

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Amoroso Giammarco;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma III-bis, n. 4583/2011

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vannicelli;

 

Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori Giacalone, Tilotta, Caruso, Brancati, Falco e Bellitti avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali. Considerato, tuttavia, che dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per gli appellanti dinanzi richiamati (i quali avevano totalizzato da 75 a 79 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori. Tenuto anche conto del fatto che gli interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione; Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione degli appellanti dottori Giacalone, Tilotta, Caruso, Brancati, Falco e Bellitti. Respinge l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.

Spese compensate.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Query Database