Alla vigilia del parere della Camera di Consiglio del Tar del Lazio, giunge un importante punto a favore dei precari ITP che chiedevano di partecipare alla procedura concorsuale diretta: i giudici accolgono il ricorso patrocinato dallo studio legale del giovane sindacato – composto dagli avvocati Ganci, Miceli, Zampieri, Galleano e De Michele – poiché ritengono che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richiede (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi”. A questo punto, anche i docenti di laboratorio possono puntare dritto allo svolgimento delle prove scritte e tecnico pratiche, che il Miur dovrà organizzare in via aggiuntiva a quelle già programmate sino al prossimo 31 maggio.
Marcello Pacifico (presidente Anief): a dispetto di chi diceva che non c’era alcun motivo per ricorrere contro le esclusioni illegittime dal concorso per docenti, ora aspettiamo le decisioni sulle richieste di prove suppletive, dopo l'ammissione dei candidati ricorrenti sui primi ricorsi pilota su laureati, diplomati magistrali ad indirizzo linguistico e docenti di ruolo.
Alla vigilia delle udienze della Camera di Consiglio del Tar Lazio, arriva ancora una sentenza favorevole ai candidati ricorrenti inizialmente esclusi dal Ministero dell’Istruzione: stavolta a beneficiarne sono gli Insegnanti Tecnico Pratici che, secondo il Consiglio di Stato, hanno le loro ragioni per accedere al concorso, perché nel corso degli ultimi anni lo Stato non ha permesso loro di abilitarsi all’insegnamento e i corsi formativi cosiddetti Pas non possono configurarsi come tali.
Attraverso la sentenza n. 1836/2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso patrocinato dallo studio legale dell’Anief, composto dagli avvocati Ganci, Miceli, Zampieri, Galleano e De Michele: i giudici hanno appurato che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi” e, pertanto, “appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”.
Ne consegue, ha concluso il Consiglio di Stato, che “va accolta l’istanza cautelare, con conseguente ordine di ammissione della parte ricorrente al concorso di cui trattasi, con riserva dell’esito del giudizio di merito”. I quali, a questo punto, possono puntare dritto allo svolgimento delle prove scritte e tecnico pratiche, che il Ministero dell’Istruzione dovrà organizzare in via aggiuntiva a quelle già programmate sino al prossimo 31 maggio.
“A dispetto di chi diceva che non c’era alcun motivo per ricorrere contro le esclusioni illegittime dal concorso per docenti - dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal –, è un dato di fatto inconfutabile che il nostro sindacato vinca ancora in tribunale. Perché, a seguito degli appelli accolti sui ricorsi presentati dal nostro sindacato, continuano a giungere nuovi accoglimenti delle tesi da noi sostenute. Ora aspettiamo le decisioni sulle richieste di prove suppletive, dopo l'ammissione dei candidati ricorrenti sui primi ricorsi pilota su laureati, diplomati magistrali ad indirizzo linguistico e docenti di ruolo”.
Sempre ai fini dello svolgimento delle verifiche scritte, domani sarà la volta del parere della Camera di Consiglio del Tar del Lazio: sapremo, dunque, se una parte dei 25mila laureati ricorrenti potranno partecipare alla nuova procedura per l’eventuale calendarizzazione delle prove suppletive dopo le pronunce di accoglimento dei ricorsi da parte del Consiglio di Stato e gli appelli del Miur respinti sui nuovi ricorsi presentati dai legali dell’Anief. Altri ricorsi, ricordiamo comunque, potranno essere esaminati anche nei prossimi giorni.
Il testo della sentenza favorevole agli ITP del 18 maggio 2016:
N. 01836/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03038/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3038 del 2016, proposto da:
Sara Contedini, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, n. 172;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dip. Sistema Educativo e di Formazione – Dir. Gen. Pers. Scolastico, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01666/2016, resa tra le parti, concernente concorso per reclutamento personale docente per i posti comuni dell’organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita' e della Ricerca – Dip. Sistema Educativo e di Formazione – Dir. Gen. Pers. Scolastico, e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’Avv. Nicola Zampieri su delega dell’Avv. Sergio Galleano e l’Avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli;
Rilevato che, con il primo motivo dell’odierno appello cautelare, la parte qui ricorrente – non essendo stata ammessa al concorso di cui all’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, bandito con D.D.G. 26 febbraio 2016, n. 106, quale insegnante tecnico pratico (I.T.P.) per mancanza dell’abilitazione all’insegnamento per la pertinente classe di concorso – deduce i seguenti vizi-motivi: “Violazione dell’art. 402 del D.Lgs. 297/1994 e dell’art. 4 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460. Falsa o erronea applicazione dell’art. 1, comma 110, della legge 107/2015; mancato coordinamento con il regime derogatorio previsto dalla prima alinea dell’art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per tutti i docenti che non hanno potuto accedere ad una procedura di abilitazione ordinaria”, instando per una “interpretazione costituzionalmente orientata della norma primaria sopra richiamata o questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di affidamento e del broccardo ad impossibilia nemo tenetur”;
Rilevato, in punto di fatto, che è incontroverso tra le parti (come è risultato confermato anche all’esito dell’odierna discussione della causa) che, per la specifica classe di concorso di cui trattasi, non è mai stato attivato alcun percorso ORDINARIO di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (per tale intendendosi un percorso abilitativo che non postuli come requisito di accesso l’aver già svolto una qualche attività di docenza a titolo precario: quali, e.g., S.S.I.S., T.F.A.) e ritenuto, pertanto, che tale circostanza di fatto deve considerarsi comprovata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto che il surriferito motivo di appello risulta assistito da adeguato fumus boni iuris, per le ragioni di cui appresso;
Rilevato che quello di cui si sta trattando, bandito ai sensi del comma 114 del cit. art. 1 della legge n. 107/2015, si struttura – conformemente al precetto di cui all’art. 97, III comma, della Costituzione – come concorso pubblico per l’accesso all’insegnamento (e non come concorso riservato al personale già in servizio, o che già abbia svolto servizio, come docente precario a qualunque titolo) e si svolge, per espressa previsione della cit. norma primaria, “ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio”;
Ritenuto che non osta a tale qualificazione di concorso pubblico la circostanza che, ai sensi del comma 110 del cit. art. 1 della legge n. 107/2015, “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114” – cioè da quello che “il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” deve bandire “entro il 1º dicembre 2015” (termine palesemente ordinatorio): ossia quello di cui qui trattasi – “per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento”, in quanto quest’ultima altro non è che un titolo ulteriormente richiesto (del tutto legittimamente), in aggiunta a quello di studio (a sua volta mutevole in relazione alle diverse classi di concorso), per l’accesso alla procedura selettiva (che, dunque, non cessa di essere pubblica, e non già riservata, pur se richieda il possesso dell’abilitazione professionale per parteciparvi);
Ritenuto, nondimeno, che il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo c.d. “ordinario” – ossia aperto all’accesso di chiunque sia munito del prescritto titolo di studio (e a prescindere dal fatto che costui abbia, o meno, svolto attività di insegnamento a titolo precario) – giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis);
Ritenuto, infatti, che per le classi di concorso per cui non sia stato effettivamente possibile conseguire l’abilitazione senza aver svolto un periodo di precariato (ossia quelle per le quali tale conseguimento sia stato concretamente possibile solo in esito a percorsi abilitanti c.d. “speciali”, cioè riservati a chi abbia svolto un determinato periodo di servizio come insegnante precario: quali, e.g., i c.d. P.A.S., cui è controverso tra le parti se la ricorrente avesse avuto, o meno, titolo per accedere) il concorso solo formalmente si qualificherebbe come pubblico, ma in realtà si atteggerebbe come riservato ai docenti precari che, soli, abbiano potuto conseguire l’abilitazione per la specifica classe di concorso;
Ritenuto, alla stregua di quanto sin qui detto, che – senza alcun bisogno di sollevare q.l.c. della normativa primaria di riferimento, giacché essa ben si presta ad essere interpretata nei sensi di cui appresso: non solo in senso costituzionalmente più orientato, ma altresì in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che effettivamente è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all’insegnamento (risultato inattingibile ove non si consentisse mai la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’aver svolto servizio precario) – è ben possibile coniugare il possesso dell’abilitazione, quale requisito ordinariamente necessario per partecipare al concorso di cui all’art. 400 cit., con l’esigenza esegetica (di cui si è già detto) di non “riservare” per alcuna classe di concorso la partecipazione ai soli precari (o ex precari), mediante una corretta applicazione anche al concorso di cui qui trattasi del successivo art. 402 del cit. D.Lgs. n. 297/1994;
Rilevato che detta norma primaria, direttamente correlata a quella che disciplina lo svolgimento del concorso di cui trattasi (ossia l’art. 400 del medesimo D.Lgs.), dispone che “fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore” (tra i quali ultimi rientra il caso degli I.T.P., di cui qui trattasi);
Ritenuto che tale norma è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché si richieda l’abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici “concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado” – è (e deve essere) interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il predetto titolo abilitante all’esito di un percorso aperto all’accesso da parte di ogni interessato: ossia finché non sia stato possibile conseguire l’abilitazione nei modi “ordinari” (nei sensi predetti, ossia senza indirettamente postulare la necessità di un periodo di transito attraverso il precariato);
Ritenuto che l’espresso richiamo, recato dai cit. commi 110 e 114 dell’art. 1 della legge n. 107/2015, all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994 consenta ed imponga, sul piano esegetico, di ritenere applicabile alla vicenda in esame – quantomeno in via analogica, sussistendo palesemente quella piena identità di ratio che, secondo il noto broccardo su cui tradizionalmente riposa il fondamento dell’analogia, postula l’esigenza di una eadem dispositio – il medesimo principio espresso dal successivo art. 402 del medesimo D.Lgs.;
Ritenuto, in ultima analisi e riepilogativamente, che la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione;
Ritenuto che – ciò chiarito in ordine al fumus boni iuris – nel caso di specie l’ulteriore condizione dell’azione cautelare che è costituita dal periculum in morarisulta insita in re ipsa rispetto alla materia controversa, e che pertanto va accolta l’istanza cautelare, con conseguente ordine di ammissione della parte ricorrente al concorso di cui trattasi, con riserva dell’esito del giudizio di merito;
Ritenuto potersi compensare le spese del doppio grado della presente fase cautelare, stanti i controversi orientamenti giurisprudenziali di primo e secondo grado sulla specifica questione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3038/2016) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accogliendo l’istanza cautelare in primo grado ammette la ricorrente al concorso con riserva.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Provvede sulle spese del doppio grado della presente fase cautelare compensandole.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2016
IL SEGRETARIO
Per approfondimenti:
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